(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 18 ottobre 2000)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Premesso  che  con  la  legge  regionale  8 aprile 1997, n. 10 e'
costituito  il  fondo  regionale  per  lo sviluppo della montagna con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art.
              9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;
    Premesso  che  l'art.  4,  comma  2, lettera b-bis e comma 4-bis,
della  citata  legge  regionale  n.  10/1997,  cosi  come  introdotti
dall'art.  13  della  legge  regionale  n.  3/1998 dispone che con le
risorse  del  fondo  regionale per lo sviluppo della montagna possono
essere   finanziati   interventi  per  la  riduzione  dei  costi  dei
combustibili  utilizzati per il riscaldamento domestico nei territori
montani;
    Atteso  che  per  le  finalita'  su  indicate  e'  stato adottato
apposito  regolamento  approvato  con  decreto  del  presidente della
giunta  regionale  n.  0248/Pres.  del 1 luglio 1998, registrato alla
Corte dei conti il 28 luglio 1998, Registro 1, foglio 369;
    Premesso,  altresi',  che  con  l'art.  10,  comma  1 della legge
regionale 25/1999 sono state apportate modifiche legislative all'art.
4, comma 4-bis, della legge regionale n. 10/1997;
    Considerato che con l'art. 3 della legge regionale 3 luglio 2000,
n.  13  (Disposizioni  collegate  alla  legge  finanziaria  2000), si
riformula  la  fattispecie  normativa  riguardante  gli interventi in
parola  individuando  nello  specifico i limiti di reddito dei nuclei
familiari ai fini dell'applicazione dei benefici di cui trattasi;
    Atteso  che  le  modalita'  per  l'attuazione degli interventi di
riduzione  dei  costi  di  riscaldamento  sono definite, con apposito
regolamento,  ai  sensi  dell'art.  4,  comma 4-bis e comma 10, della
legge  regionale  n. 10/1997, come introdotto dall'art. 3 della legge
regionale n. 13/2000;
    Ritenuto,   pertanto,   di   dover   riformulare   la  disciplina
regolamentare per l'erogazione dei benefici in parola;
    Considerato che l'ammontare dei contributi e' stabilito dall'art.
3,  comma 9, della legge regionale n. 13/2000 e dall'art. 5, comma 3,
del  Regolamento  approvato  con  decreto del Presidente della Giunta
regionale 1 luglio 1998, n. 0248/Pres.;
    Considerato  che per l'attuazione degli interventi possono essere
utilizzate  annualmente le risorse del fondo montagna nel massimo del
30% e che per l'anno 1999 la spesa autorizzata dall'art. 10, comma 2,
della legge regionale n. 25/1997 ammonta a L. 5.000.000.000;
    Visto il testo del Regolamento in merito predisposto dal Servizio
autonomo per lo sviluppo della montagna;
    Sentito  il  Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali
nella seduta del 27 luglio 2000;
    Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2489 dell'8
agosto 2000;
Decreta:      E'  approvato  il  "Regolamento  per l'attuazione degli
interventi mirati all'abbattimento dei costi di riscaldamento per uso
domestico  in tutto il territorio montano di cui all'art. 4, comma 2,
lettera  b)-bis  e comma 4-bis della legge regionale 8 aprile 1997 n.
10  e  dall'art.  3,  commi  9,  10, 11 e 12, della legge regionale 3
luglio  2000,  n.  13", nel testo allegato al presente provvedimento,
quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  inviato alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale della
Regione.

      Trieste, 31 agosto 2000

                              ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Udine addi' 26 settembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 33