(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 18 ottobre 2000) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Premesso che con la legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 e' costituito il fondo regionale per lo sviluppo della montagna con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041; Premesso che l'art. 4, comma 2, lettera b-bis e comma 4-bis, della citata legge regionale n. 10/1997, cosi come introdotti dall'art. 13 della legge regionale n. 3/1998 dispone che con le risorse del fondo regionale per lo sviluppo della montagna possono essere finanziati interventi per la riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico nei territori montani; Atteso che per le finalita' su indicate e' stato adottato apposito regolamento approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0248/Pres. del 1 luglio 1998, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1998, Registro 1, foglio 369; Premesso, altresi', che con l'art. 10, comma 1 della legge regionale 25/1999 sono state apportate modifiche legislative all'art. 4, comma 4-bis, della legge regionale n. 10/1997; Considerato che con l'art. 3 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000), si riformula la fattispecie normativa riguardante gli interventi in parola individuando nello specifico i limiti di reddito dei nuclei familiari ai fini dell'applicazione dei benefici di cui trattasi; Atteso che le modalita' per l'attuazione degli interventi di riduzione dei costi di riscaldamento sono definite, con apposito regolamento, ai sensi dell'art. 4, comma 4-bis e comma 10, della legge regionale n. 10/1997, come introdotto dall'art. 3 della legge regionale n. 13/2000; Ritenuto, pertanto, di dover riformulare la disciplina regolamentare per l'erogazione dei benefici in parola; Considerato che l'ammontare dei contributi e' stabilito dall'art. 3, comma 9, della legge regionale n. 13/2000 e dall'art. 5, comma 3, del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 luglio 1998, n. 0248/Pres.; Considerato che per l'attuazione degli interventi possono essere utilizzate annualmente le risorse del fondo montagna nel massimo del 30% e che per l'anno 1999 la spesa autorizzata dall'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 25/1997 ammonta a L. 5.000.000.000; Visto il testo del Regolamento in merito predisposto dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna; Sentito il Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali nella seduta del 27 luglio 2000; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2489 dell'8 agosto 2000; Decreta: E' approvato il "Regolamento per l'attuazione degli interventi mirati all'abbattimento dei costi di riscaldamento per uso domestico in tutto il territorio montano di cui all'art. 4, comma 2, lettera b)-bis e comma 4-bis della legge regionale 8 aprile 1997 n. 10 e dall'art. 3, commi 9, 10, 11 e 12, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13", nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 31 agosto 2000 ANTONIONE Registrato alla Corte dei conti, Udine addi' 26 settembre 2000 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 33